Art. 8.
(Sospensione condizionale della pena in ordine ai reati di omicidio e di lesioni personali totalmente e permanentemente inabilitanti).

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale sono inseriti i seguenti:

      «Nelle fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, terzo comma, 584, 586, 589

 

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e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla pubblicazione della sentenza, al risarcimento del danno e alla prestazione di attività sociale non retribuita in favore della collettività, da svolgere nei termini stabiliti dal giudice presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, per un periodo da tre mesi ad un anno e per un orario settimanale da sei a dodici ore.
      La violazione degli obblighi previsti dal quarto comma comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».